Art. 5.
  1.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113, come sostituito dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1.  Sono esercitate dall'amministrazione regionale le
attribuzioni  degli  organi  centrali  e  periferici dello Stato, ivi
comprese  la  vigilanza  e  la  tutela,  in  ordine  agli  enti, agli
istituti,   compresi   quelli  consorziali,  ed  alle  organizzazioni
operanti  nelle materie di cui al presente decreto, nonche' in ordine
ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi
di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana".