Art. 5. 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonche' in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana".