Art. 6.
  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113, come sostituito dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Sono  da  considerare  regionali  tutti i servizi
pubblici  di  comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di
interesse  regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1,
comma 3.
  2.  Essi  riguardano  l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri,
navali  ed  aerei  che  operano in modo continuativo o periodico, con
itinerari,  orari,  frequenze  e  tariffe  prestabilite  e ad accesso
generalizzato,  con  qualsiasi modalita' o tecnologia espletati ed in
qualsiasi  forma  affidati,  con  esclusione  dei servizi pubblici di
trasporto  di  interesse  nazionale,  quali  risultano tassativamente
individuati dalla normativa statale di settore.
  3. In particolare sono da considerare regionali:
    a)  i  servizi  di  trasporto  automobilistico, ferroviario o con
qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto  terrestre  prestati,  nonche'
marittimo  e  fluviale,  che  si svolgano prevalentemente nell'ambito
della regione;
    b)  i  servizi  di  trasporto  aereo  ed  elicotteristico  che si
svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;
    c)  le  attribuzioni  concernenti  gli  autoservizi  pubblici  di
trasporto  di  persone  e di merci, le autorizzazioni al trasporto di
cose  per  conto  terzi,  nonche' il servizio di noleggio da rimessa,
previste  dal  vigente  codice  della  strada  e  da  esercitarsi  in
conformita'  alla  normativa statale di settore e ai criteri adottati
in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.".