Art. 7.
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953, n. 1113, e successive modifiche e integrazioni e come
sostituito  dall'articolo  6  del  presente  decreto, sono inseriti i
seguenti:
  "Art.  4-bis. - 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto
regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
    a)  gli  accordi,  le  convenzioni  ed  i trattati internazionali
relativi  a  servizi  transfrontalieri  per il trasporto di persone e
merci;
    b)  le  funzioni  in  materia di sicurezza, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 753, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  tranne  quelle relative al rilascio del
nulla  osta  allo  svolgimento  dei  servizi  di trasporto su gomma e
quelle    relative   all'accertamento   di   cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980;
    c)  l'adozione  delle  linee  guida  e dei principi quadro per la
riduzione   dell'inquinamento  derivante  dal  sistema  di  trasporto
pubblico.
  Art.  4-ter.  - 1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta,
anche  nelle  more  di  una  organica  legge regionale di riforma del
settore,  il  metodo della programmazione intermodale dell'offerta di
trasporto  collettivo,  e determina il livello dei servizi minimi, da
garantirsi  da  parte  della  stessa  regione  e  degli  enti  locali
territoriali,  qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti  a
soddisfare  la  domanda  di mobilita' dei cittadini e da definirsi in
conformita' ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.
  2.  L'esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico di interesse
regionale  e  locale  e'  regolato  con  contratti di servizio e deve
rispondere  a  criteri  di  economicita' ed efficienza da conseguirsi
anche  attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo
e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.
  3.  La  scelta  del  gestore  del servizio di trasporto pubblico di
interesse  regionale  e  locale  avviene  mediante  il  ricorso  alle
procedure  concorsuali  in  conformita'  alla normativa comunitaria e
nazionale  sugli  appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento
del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalita'
di  trasferimento  dal precedente gestore all'impresa subentrante dei
beni  strumentali  funzionali  all'effettuazione  del  servizio e del
personale dipendente.
  Art.   4-quater.  -  1.  Le  risorse  finanziarie  necessarie  allo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1, comma 3, sono
attribuite  alla  regione  con  i criteri e le modalita' stabiliti in
sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.
  2.  Per  i  trasporti  pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con
specifici   accordi  di  programma,  da  stipularsi  tra  la  regione
siciliana   ed   il   Ministero   competente  sono  individuati,  con
riferimento  alla  rete  ed  alla  organizzazione  dei  servizi,  gli
interventi  occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per
l'acquisizione   dei   materiali   e   delle   tecnologie,   per   la
determinazione  delle fasi temporali di attuazione degli investimenti
in   riferimento   al   programmato  sviluppo  dei  servizi,  per  il
reperimento  delle  risorse  necessarie  mediante la ricognizione sia
delle  fonti  di  finanziamento  che  dei  tempi di erogazione, e per
l'individuazione  dei  soggetti  istituzionali  ai quali attribuire i
relativi compiti.".
  2.  Per  il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e nel rispetto delle procedure previste dalle
leggi  dello  Stato,  la  regione  partecipa  alla ripartizione delle
risorse  che  lo  Stato  eroga per l'espletamento dei servizi e delle
funzioni  di  cui all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della
Repubblica  17  dicembre  1953,  n.  1113,  e  successive  modifiche,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
 
          Note all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          753  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980,
          n. 314):
              "Per  quanto  riguarda  i servizi di pubblico trasporto
          svolgentisi  su  strade  ed  effettuati  con  autobus,  gli
          accertamenti  di  cui  al  primo  comma  sono  limitati  al
          riconoscimento, ai fini della sicurezza e dalla regolarita'
          del  servizio,  della  idoneita'  del  percorso,  dalle sue
          eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
          in  relazione  anche  alle  caratteristiche  dei veicoli da
          impiegare.  Restano  ferme  inoltre  le  norme  del vigente
          codice  della  strada  e  delle  relative  disposizioni  di
          esecuzione   per   cio'   che  concerne  l'ammissione  alla
          circolazione dei veicoli".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          17 dicembre  1953,  n.  1113,  e'  citato  nelle  note alle
          premesse.