Art. 7. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche e integrazioni e come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente: a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci; b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980; c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico. Art. 4-ter. - 1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e da definirsi in conformita' ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale. 2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale e' regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicita' ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi. 3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalita' di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente. Art. 4-quater. - 1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalita' stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni. 2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.". 2. Per il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato, la regione partecipa alla ripartizione delle risorse che lo Stato eroga per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314): "Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e dalla regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, dalle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli". - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e' citato nelle note alle premesse.