Art. 8.
  1.  All'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113, e successive modifiche, le parole: "trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
 
          Nota all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  17 dicembre  1953, n. 1113, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  8.  - 1. Per l'istituzione e la regolamentazione
          dei   servizi   nazionali   di  comunicazione  e  trasporti
          terrestri,  marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito
          della  regione,  o  che direttamente la interessino, dovra'
          essere      preliminarmente      sentito      il     parere
          dell'amministrazione  regionale,  da  emettersi  non  oltre
          sessanta giorni dalla richiesta.".