Art. 8. 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.".