Art. 9. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.".