Art. 9.
  1.  L'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113,  e successive modifiche, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  9.  -  1.  Alle riunioni per la determinazione delle tariffe
nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la
regione   siciliana,   partecipa   un  rappresentante  della  regione
medesima.".