Art. 12.
                 Annotazione dell'esercizio del voto
  1.  In  occasione  delle  operazioni  di  votazione  per  tutte  le
consultazioni   elettorali   o   referendarie,   successivamente   al
riconoscimento     dell'identita'    personale    dell'elettore,    e
all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il
presidente  consegni  all'elettore la scheda o le schede di votazione
ai  sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
appone  sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della
sezione  e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della
tessera stessa nell'apposito registro.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  58,  primo  comma,  del  citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361, e successive modificazioni, e' il seguente:
              "Riconosciuta  l'idoneita'  personale dell'elettore, il
          presidente    del    certificato   elettorale   comprovante
          l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito
          plico,  estrae  dalle  rispettive  cassette  o  scatole una
          scheda   per   l'elezione   del   candidato   nel  collegio
          uninominale  e una scheda per la scelta della lista ai fini
          dell'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale e le
          consegna  all'elettore  oppurtunamente piegate insieme alla
          matita copiativa.".
              - L'art.  49,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n. 570, e'
          cosi' formulato:
              "Riconosciuta  l'identita'  personale dell'elettore, il
          presidente  stacca  il tagliando del certificato elettorale
          comprovante l'esercizio del diritto al voto, da conservarsi
          in  apposito  plico, estrae dalla prima urna o cassetta una
          scheda  e  la  consegna  all'elettore insieme con la matita
          copiativa [, leggendo il numero scritto sull'appendice, che
          uno  degli  scrutatori  o  il  segretario segna sulla lista
          elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al
          nome  dell'elettore.  Questo  puo' accertarsi che il numero
          segnato sia uguale a quello della scheda].".
              (Le  parole  riportate  tra  parentesi  quadre  sono da
          ritenere non piu' in vigore).