Art. 12. Annotazione dell'esercizio del voto 1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 58, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' il seguente: "Riconosciuta l'idoneita' personale dell'elettore, il presidente del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore oppurtunamente piegate insieme alla matita copiativa.". - L'art. 49, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' cosi' formulato: "Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto al voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa [, leggendo il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda].". (Le parole riportate tra parentesi quadre sono da ritenere non piu' in vigore).