Art. 13.
                   Ammissione al voto dei detenuti
  1.  L'ultimo  comma  dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n.
136,  e' abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 120 del 1999, dal seguente:
  "I  detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre
che   della   tessera  elettorale,  anche  dell'attestazione  di  cui
all'articolo  8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976,
n.  136,  che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata
ed  allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali
dei votanti.".
 
          Nota all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile
          1976,  n.  136 (Riduzione dei termini e semplificazione del
          procedimento  elettorale),  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  8.  -  I  detenuti  aventi  diritto al voto sono
          ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo art.
          9 nel luogo di detenzione.
              A tale effetto gli interessati devono far pervenire non
          oltre  il  terzo giorno antecedente la data della votazione
          al  sindaco  del comune, nelle cui liste sono iscritti, una
          dichiarazione  attestante  la volonta' di esprimere il voto
          nel   luogo  di  detenzione.  La  dichiarazione,  che  deve
          espressamente  indicare  il numero della sezione alla quale
          l'elettore  e' assegnato e il suo numero d'iscrizione nella
          lista  elettorale  di  sezione,  risultanti dal certificato
          elettorale,   deve   recare  in  calce  l'attestazione  del
          direttore    dell'istituto    comprovante   la   detenzione
          dell'elettore ed e' inoltrata al comune di destinazione per
          il tramite del direttore stesso.
              Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
                a) ad  includere  i  nomi dei richiedenti in appositi
          elenchi  distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati,
          all'atto  della  costituzione  del seggio, al presidente di
          ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota
          sulla lista elettorale sezionale;
                b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche
          per  telegramma,  un'attestazione  dell'avvenuta inclusione
          negli elenchi previsti dalla lettera a).
              I   detenuti   possono   votare  esclusivamente  previa
          esibizione,  oltre  che  della  tessera  elettorale,  anche
          dell'attestazione  di  cui all'art. 8, terzo comma, lettera
          b),  della  legge  23 aprile  1976, n. 136, che, a cura del
          presidente  del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al
          registro  contenente  i numeri delle tessere elettorali dei
          votanti".