Art. 13. Ammissione al voto dei detenuti 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 8. - I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo art. 9 nel luogo di detenzione. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".