Art. 2.
Stato di previsione del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
                      programmazione economica
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
    "4.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia
e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi".
  2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
    "6.  Il  limite  di  cui  all'articolo  8,  comma  1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dal  SACE  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 2, del medesimo decreto
legislativo  per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi
e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi".
  3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
    "9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono  stabiliti, rispettivamente, in lire
3.630  miliardi,  lire  1.200  miliardi,  lire  1.400 miliardi e lire
18.300 miliardi".
  4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' aggiunto
il seguente comma:
  "31-bis.   Il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  a  provvedere, con propri
decreti,  al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento europeo e
per  l'attuazione  dei  referendum,  dall'unita' previsionale di base
"Spese  elettorali"  (oneri  comuni)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato", dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti
unita'  previsionali  di  base degli stati di previsione del medesimo
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dei  Ministeri  delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e
dell'interno  per  lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di
spese  relative  a  competenze  ai  componenti  i seggi elettorali, a
nomine  e  notifiche  dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario,   a  compensi  agli  estranei  all'amministrazione,  a
missioni,  a  premi,  a  indennita'  e competenze varie alle Forze di
polizia,  a  trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi
per  facilitazioni  di  viaggio  agli elettori, a spese di ufficio, a
spese  telegrafiche  e  telefoniche, a fornitura di carta e stampa di
schede,  a  manutenzione  ed  acquisto  di  materiale  elettorale,  a
servizio    automobilistico    e    ad   altre   esigenze   derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  nuovo testo dell'art. 2 (Stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e disposizioni relative), della gia' citata legge
          n. 489/99, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              1.  Sono  autorizzati  l'iimpegno  e il pagamento delle
          spese  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2000, in
          conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n.
          2).  Per l'anno 2000 e' confermata la competenza gestionale
          degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti
          la  gestione  transitoria  delle spese gia' attribuite alla
          Presidenza  del  Consiglio  del  ministri.  Sono  parimenti
          confermate   le   competenze   relative   all'attivita'  di
          controllo.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  a  della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a ripartire, con
          propri  decreti,  fra  gli  Stati di previsione delle varie
          Amministrazioni  statali  i  seguenti  specifici  fondi  da
          ripartire   di  pertinena  del  centro  di  responsabilita'
          "Ragioneria   generale   dello   Stato",   dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo
          da   ripartire   per   fronteggiare   spese   derivanti  da
          eccezionali  inderogabili  esigenze  di  servizio, Fondo da
          ripartire    per    l'attuazione    dei   contratti   delle
          Amministrazioni  statali  anche  ad  ordinamento  autonomo,
          Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali
          e  per  le  polizze  assicurative  degli  incaricati  della
          progettazione  di  opere pubbliche e Fondo da ripartire per
          l'attribuzione   dell'assegno   per   il  nucleo  familiare
          iscritti,  per competenza e cassa, nell'ambito delle unita'
          previsionali  di  base  "Personale"  (oneri  comuni); Fondo
          occorrente   per   il   funzionamento   dei   programmi  di
          infrastrutture  da  eseguire  nel  quadro  degli accordi di
          comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito
          delle  unita'  previsionali  di  base  "Accordi e organismi
          internazionali"    (interventi);   Fondo   occorrente   per
          l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
          statuto   speciale   iscritto,   per  competenza  e  cassa,
          nell'ambito   dell'unita'   previsionali   di  base  "Fondo
          attuazione   ordinamento   regioni   a   statuto  speciale"
          (interventi);  Fondo  da  ripartire  in favore dei militari
          infortunati  o  caduti durante il periodo di servizio e dei
          loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti
          a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per
          competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base  "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
          per  l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della
          legge  18  maggio  1989, n. 183, iscritto, per competenza e
          cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa
          del  suolo"  (investimenti),  Il  Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica e', altresi',
          autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti, ai bilanci
          delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
          ripartizioni di cui al presente comma.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, sentiti i Ministri dei trasporti
          e  della  navigazione  e  della  difesa,  e'  autorizzato a
          provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento  alle
          unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del
          Ministero  della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello
          specifico  stanziamento  iscritto,  per competenza e cassa,
          nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base  "Ente
          nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza
          del  centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   in   relazione  all'effettivo
          fabbisogno   dipendente   dal  trasferimento  dal  predetto
          Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al
          volo",  delle  funzioni  previste  dagli articoli 3 e 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.
          145.
              4.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
          in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
          di  quelli  per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire
          41.000 miliardi".
              5.  Il  limite  di  cui  all'articolo  8,  comma 1, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1988, n. 143, concernente gli
          impegni assumibili dall'istituto per i servizi assicurativi
          del  commercio  estero (S.A.C.E.) ai sensi dell'articolo 6,
          comma  2,  dello stesso decreto legislativo per le garanzie
          di  durata  sino a ventiquattro mesi, e' fissato per l'anno
          finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.
              6. Il limite di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 142, concernente gli impegni
          assumibili  dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
          medesimo  decreto  legislativo  per  le  garanzie di durata
          superiore  ai  ventiquattro  mesi  e'  fissato  per  l'anno
          finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi".
              7.  Il  S.A.C.E.  e'  altresi'  autorizzato, per l'anno
          finanziario  2000,  a  rilasciare  garanzie entro una quota
          massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai
          commi 5 e 6.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato a provvedere, con
          propri   decreti,   al   trasferimento   ad   altre  unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte,
          per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   della  unita'
          previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito
          pubblico"  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
          centro  di  responsabilita'  "Tesoro" del medesimo stato di
          previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
          di ricorso al mercato.
              9.  "Gli importi dei fondi previsti dagli aticoli 7, 8,
          9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  inseriti  nelle unita' previsionali di base
          "Fondi   di   riserva   (oneri  comuni)  e  "Fondo  per  la
          riassegnazione  dei  residui  passivi  perenti  di spesa in
          conto  capitale (investimenti), di pertinenza del centro di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato  dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   econonica,   sono   stabiliti,
          rispettivamente,   in   lire  3,630  miliardi,  lire  1,200
          miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi".
              10.  Per  gli  effetti  di cui all'art. 7 della legge 5
          agosto  1978,  n.  468, sono considerate spese obbligatorie
          ed'ordine  quelle  descritte nell'elenco n. 1, annesso allo
          stato di previsione del Minstero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica.
              11. Con decreti del Ministro del tesoro, dal bilancio e
          della  pragrammazione economica, da emanare in applicazione
          del  disposto  dell'art.  12,  commi primo e secondo, della
          legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni,
          sono  iscritte,  nell'ambito  delle  unita' previsionali di
          base  di  pertinenza  dei  centri  di responsabilita' delle
          amministrazione    interessate    le    spese    descritte,
          rispettivamente,  negli  elenchi  n. 2 e n. 3, annessi allo
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  e della
          programmazione economica.
              12.  Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
          prevista  dall'art.  9 della legge 5 agosto 1978, n. 468. e
          successive  modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 4,
          annesso  allo stato di previsione del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della propammazione ecocomica.
              13.  Gli  importi  di  compensazIone monetaria riscossi
          negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
          versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
          "Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti"
          (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
          controllo)  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
          "Dogane  e  imposte  indirette"  dello  stato di previsione
          dell'entrata.  Corrispondentemente  la spesa per contributi
          da  corrispondere  all'Unione  europea  in applicazione del
          regime  delle  "risorse  proprie"  (decisione del Consiglio
          delle  Comunita'  europee  del  21 aprile 1970) nonche' per
          importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base "Risorse proprie Unione
          europea"   (interventi)   di   pertinenra   del  centro  di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  progammazione  econanica  per  l'anno finanzIario
          2000,  sul  conto  di  tesoreria denominato: "Ministero del
          tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
              14.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati
          nei  mesi  di  novembre  e dicembre 1999 sono riferiti alla
          competenza  dell'anno  2000 ai fini della correlaliva spesa
          da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          cui   al   comma   13   "Risorse  proprie  Unione  europea"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Ragioneria,   generale   dello   Stato"   dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              15.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
          al  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,  le
          variazioni di bilancio in termini. di residui, competenza e
          cassa,   per   la   ripartizione   tra  le  amministrazioni
          competenti   del  fondo  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  "Aree  depresse"  (investimenti) di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
          generale   dello  Stato"  dello  stato  dI  previsione  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica per l'anno finanziario 2000.
              16.    Le   somme   di   pertinenza   del   centro   di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
          2000,   relative   ai   seguenti  fondi  da  ripartire  non
          utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel
          conto  dei  residui  per  essere  utilizzate nell'esercizio
          successivo;   Fondo  da  ripartire  per  l'attivazione  dei
          contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base  "Personale"  (oneri  comuni);  Fondo  occorrente  per
          l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
          stqatuto   speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale  di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
          a  statuto  speciale"  (interventi); Fondo da ripartire per
          l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Interventi
          diversi"  (interventi);  Fondo  da ripartire per interventi
          nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione
          di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione
          d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base  "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire in
          relazione  alle  intese istituzionali di programma, isritto
          nell'ambito   dell'unita'   previsionale  di  base  "Intese
          istituzionali di programma" (investimenti). Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
          previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
          proprri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui
          dei predetti fondi.
              17. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
          maggio  1985,  n.  222,  l'utilizzazione dello stanziamento
          dell'unita'  previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmzione  economica  per  l'anno 2000 e' stabilita con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          emanare  entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
          competenti  Commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato  della  Repubblica.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              18.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economia  e'  autorizzato a provvedere, con
          propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
          di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del
          centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  per  l'anno
          finanziario  2000,  delle  somme  affluite  all'entrata per
          essere  destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24
          della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e',
          altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
          della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              19.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato a provvedere, con
          propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
          di   base   "Acquedotti   e  fognature"  (investimenti)  di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
          generale   dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite
          all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
          ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
          legge  5  gennaio  1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica e', altresi',
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
          art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
              20.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a provedere, con
          propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
          di  base  "Ammortamento  titoli di Stato" (oneri comuni) di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Tesoro" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  per  l'anno finanzario
          2000,  delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere  destinate  ad  alimentare  il fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato.
              21.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per
          la  mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12 comma 3,
          lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e  successive  modificazioni, il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione   all'unita'  previsionale  di  base  "Fondo
          sanitario  nazionale" (interventi) di pertinenza del centro
          di  responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
          2000  delle  somme  versate  all'entrata del bilancio dello
          Stato  dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e
          di Bolzano.
              22.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato ad effettuare il
          riparto  tra  le  amministrazioni  interessate,  nonche' le
          eventuali    successive    variazioni,    dello   specifico
          stanziamento  concernente  la  somma  da  ripartire  tra le
          amministrazioni  centrali  e  regionali  per  sopperire  ai
          minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca europea per gli
          investimenti   relativamente   ai  progetti  immediatamente
          eseguibili  di  cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983,
          n.  130,  iscritto  in  termini  di  competenza  e di cassa
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Progetti
          immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del
          centro  di  responsabilita'  "Politiche  di  sviluppo  e di
          coesione"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              23.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36
          del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e' autorizzato ad effettuare, con
          propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio in termini di
          residui,  competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
          tra  le  amministrazioni  interessate  del  fondo  iscritto
          nell'unita'  previsionale  di  base  "Calamita'  naturali e
          danni  bellici"  (investimenti) di pertinenza del centro di
          responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione  economica,  in  relazione  alle
          disposizioni  di  cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
          n. 102.
              24.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
          dell'art.  33  della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, sono
          versate  nell'ambito  della  unita'  previsionale  di  base
          "Prelevamenti   da   conti   di   tesoreria;  restituzioni,
          rimborsi,  recuperi  e  concorsi  vari"  di  pertinenza del
          centro  di  responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica) dello stato
          di   previsione   dell'entrata   (cap.  3689),  per  essere
          correlativamente  iscritte,  in  termini  di  competenza  e
          cassa,  con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale   di   base   "Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri"  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
          "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della pragrammazione economica.
              25.  II  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,
          le  variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
          l'attuazione  dell'art.  127 del testo unico delle leggi in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
              26.  Ai  fini  dell'attuazione  della legge 15 dicembre
          1990,  n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a ripartire, con
          propri  decreti  in termini di residui, competenza e cassa,
          su altre unita' previsionali di base, delle amministrazioni
          interessate,  il fondo per gli interventi per Roma capitale
          iscritto   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
          "Fondo  per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del
          centro  di  responsabilita'  "Roma capitale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              27. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della
          legge  24 febbraio  1992,  n.  225, istitutiva del Servizio
          nazionale   della  protezione  civile,  le  somme  iscritte
          nell'unita'  previsionale  di base "Fondo per la protezione
          civile"   (investimenti)   di   pertinenza  del  centro  di
          responsabilita'   "Protezione   civile"   dello   stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  finanziario  2000,
          possono essere ripartite in relazione al tipo di intervento
          previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica,  tra  altre  unita'
          previsionali    di    base    del    medesimo   centro   di
          responsabilita'.
              28.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato a provvedere, con
          propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita'
          previsionale   di   base   "Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri"  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
          "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, per
          l'anno  finanziario  2000, delle somme affluite all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato   per  contributi  destinati
          dall'Unione  europea  alle  attivita' poste in essere dalla
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
              29.  In  relazione  all'accertamento  dei residui nella
          gestione  delle  spese  gia' attribuite alla Presidenza del
          Consiglio del Ministri e confluite nell'unita' previsionale
          di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'ambito
          del  centro  di  responsabilita'  "Tesoro",  cap.  2710, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio del
          Ministri,  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          variazioni  compensative  in  termini di cassa dalla citata
          unita'  previsionale  di base "Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" alle competenti unita' previsionali di base anche
          di   nuova   istituzione,   nell'ambito   del   centro   di
          responsabilita'  n.  16  "Gestione  transitoria delle spese
          gia'   attribuite   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri".
              30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno
          1998,  n  180,  convertito,  con  modificazioni dalla legge
          3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e'  autorizzato  a
          ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali
          di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
          "Potenziamento  servizi  e  strutture"  (oneri  comuni)  di
          pertinenza  del centro di responsabilita' "Servizi tecnici"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              31.  II  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato a provvedere, con
          propri  decreti,  a  trasferire per l'anno 2000 alle unita'
          previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
          finanziarie)    degli    stati    di    previsione    delle
          amministrazioni   interessate,   le   somme  iscritte,  per
          competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'"
          di  pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  pragammazione  economica, in relazione agli oneri
          connessi  alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  a  di
          rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
          carico dello Stato.
              31-bis.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere con
          propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
          l'effettuazione  delle elezioni politiche, amministrative e
          del  Parlamento europeo e per l' attuazione dei referendum,
          dall'unita'  previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
          comuni)   di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
          "Ragioneria   generale   dello   Stato",   dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per l'anno finanziario 2000 alle
          competenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione  del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  e  dei Ministeri delle
          finanze,   della   giustizia,   degli   affari   esteri   e
          dell'interno   per   lo   stesso   anno   finanziario,  per
          l'effettuazione   di   spese   relative   a  competenze  ai
          componenti  i  seggi  elettorali,  a nomine e notifiche dei
          presidenti  di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
          a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
          premi,  e  indennita'  e  competenze  varie  alle  Forze di
          polizia,  a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a
          rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli elettori, a
          spese  di  ufficio,  a  spese telegrafiche e telefoniche, a
          fornitura  di  carta  e stampa di schede, a manutenzione ed
          acquisto    di    materiale    elettorale,    a    servizio
          automobilistico    e    ad    altre    esigenze   derivanti
          dall'effettuazione     delle     predette     consultazioni
          elettorali".