IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 464, che nel
dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze
armate,  all'articolo 2, comma 1, lettera l), dispone la soppressione
del  collegio Francesco Morosini di Venezia ed il trasferimento delle
relative attribuzioni alla scuola navale militare Francesco Morosini,
da  istituire  con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054, e successive
modificazioni,  riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei
convitti nazionali;
  Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,
riguardante l'ordinamento della Marina militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
950,  e  successive  modificazioni,  riguardante  l'ordinamento delle
scuole militari;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,  recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  relativo al regolamento recante lo statuto degli studenti della
scuola secondaria;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, che approva il regolamento di disciplina militare;
  Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa";
  Vista  la  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente "Legge quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione";
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 22 novembre
  1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 8/21146/D.V.15 del 6 aprile 2000);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Istituzione e scopo della scuola
  1.  E' istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente
non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole,
parificato ad un istituto d'istruzione di secondo grado, che persegue
lo  scopo  di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla
vita sul mare orientandoli verso le attivita' ad essa connesse.
  2.  Presso  la  scuola  si  svolgono  i programmi stabiliti per gli
ultimi  tre  anni  dei corsi di studio di durata quinquennale secondo
gli  ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. Gli allievi effettuano addestramento di tipo militare,
attivita'  sportiva ed istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle
unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   comma   3,   delle   disposizioni   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n. 464,
          concernente  "Riforma  strutturale  delle  Forze  armate, a
          norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3; si riporta il
          testo dell'art. 2, comma 1, lettera l):
              "2.1 Per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
          presente decreto:
                "a) - i) (omissis);
                l)  e'  soppresso il collegio "Francesco Morosini" in
          Venezia.  Le  relative  attribuzioni  sono  trasferite alla
          scuola   navale   militare   "Francesco  Morosini"  che  e'
          istituita   con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  pubblica istruzione, ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e  successive modificazioni entro sei mesi
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, che
          ne disciplina il relativo funzionamento nonche' i titoli di
          merito  per  l'ammissione  ai  corsi normali dell'accademia
          navale  da  attribuirsi  agli  allievi che abbiano concluso
          senza  demerito  il  ciclo di studi presso la scuola navale
          militare".
              - Il  regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
          "Ordinamento   dell'istruzione   media   e   dei   convitti
          nazionali",  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 giugno 1923, n. 129;
              - La   legge   8 luglio   1926,  n.  1178,  riguardante
          "Ordinamento  della  Marina  militare", e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162;
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
          1956,   n.   950,  riguardante  "Ordinamento  delle  scuole
          militari",  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1956, n. 214;
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado, e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115;
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249,  relativo al regolamento recante lo statuto
          degli studenti della scuola secondaria, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175;
              - La  legge  11 luglio  1978, n. 382, recante "Norme di
          principio  sulla  disciplina militare", e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203;
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
          1986, n. 545, recante "Regolamento di disciplina militare",
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          1986, n. 214;
              - La   legge   18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente
          "Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
          Difesa"   e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 febbraio 1997, n. 45;
              - La  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente "Legge
          quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2000,
          n. 44;
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri"  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.
          17:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge,
          i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".