Art. 11.
   Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo
  1.  Per  quanto  attiene  alla  retta  annuale  ed  ai  benefici di
esenzione  parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria
e  per  il  libri  di testo, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli  9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.
 
          Nota all'art. 11:
            - Si riporta il testo degli articoli da 9 a 15 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
          950:
              "Art.  9. - La misura della retta annuale e' stabilita,
          con  decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il
          Ministro per il tesoro".
              Art.  10.  - E'  accordato  il  beneficio  della  retta
          intera,  gratuita  agli  orfani  di guerra (o equiparati) e
          agli  orfani  di  dipendenti  militari e civili dello Stato
          deceduti  per  ferite,  lesioni  o  infermita' riportare in
          servizio e per causa del servizio".
              Art.  11. - E' accordato il beneficio della mezza retta
          gratuita per benemerenze di famiglia:
                  a) ai   figli  dei  decorati  dell'Ordine  militare
          d'Italia   o  dei  decorati  di  medaglia  d'oro  al  valor
          militare;
                  b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          per  lesioni  o  infermita'  ascrivibili alle prime quattro
          categorie  elencate  nella  tabella A  annessa  alla  legge
          10 agosto 1950, n. 648;
                  c) ai  figli  di militari di carriera, di ufficiali
          di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il
          servizio   prestato   abbiano   acquisito   il  diritto  al
          trattamento  di  quiescenza,  di dipendenti civili di ruolo
          dello  Stato  di  titolari  di pensioni ordinarie civili, e
          militari dello Stato".
              Art.  12. - E' accordato il beneficio della mezza retta
          gratuita  per  merito  personale  nel  primo anno del liceo
          classico  e  nel  terzo  anno  del  liceo  scientifico agli
          allievi  compresi nei primi due decimi delle graduatorie di
          cui al precedente art. 6 purche' abbiano superato gli esami
          di  ammissione con una media complessiva non inferiore agli
          otto decimi.
              Uguale  beneficio  e'  concesso  agli allievi che negli
          scrutini  annuali  risultino  classificati  nei  primi  due
          decimi  dei  promossi  al  corso superiore, purche' abbiano
          riportato  una  media  complessiva  non inferiore agli otto
          decimi.
              Art.  13. - Possono  cumularsi  a  favore  dello stesso
          allievo  due  mezze rette gratuite per benemerenze diverse,
          l'una  per  benemerenza  di  famiglia  e l'altra per merito
          personale".
              Art.   14. - Il   beneficio   della  gratuita'  o  semi
          gratuita'  per  benemerenze  di  famiglia  non e' accordato
          durante  il  tempo  in cui l'allievo ripete l'anno in corso
          per insuccesso degli esami".
              Art. 15. - Le spese di cancelleria e per libri di testo
          sono in ogni caso a carico delle famiglie".