Art. 11. Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo 1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefici di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli da 9 a 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950: "Art. 9. - La misura della retta annuale e' stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro". Art. 10. - E' accordato il beneficio della retta intera, gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportare in servizio e per causa del servizio". Art. 11. - E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato di titolari di pensioni ordinarie civili, e militari dello Stato". Art. 12. - E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi. Uguale beneficio e' concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi. Art. 13. - Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale". Art. 14. - Il beneficio della gratuita' o semi gratuita' per benemerenze di famiglia non e' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso degli esami". Art. 15. - Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie".