Art. 12.
                           Rinvio e ritiro
  1.  Il  rinvio  in  famiglia  e'  adottato su proposta motivata del
comandante   della   scuola,   previo   parere  del  consiglio  degli
istruttori,  con  provvedimento  a carattere definitivo del Direttore
generale  del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai
casi  previsti  dall'articolo  10,  commi  5  e  6,  esso puo' essere
adottato nei confronti degli allievi:
    a)  per  grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
    b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
    c)  per  perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o
per infermita' incompatibile con la vita in comune;
    d)  per mancato pagamento della retta o delle spese complementari
a carico della famiglia.
  2.  Il  rinvio  in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento
del  Direttore  generale  del  personale militare del Ministero della
difesa,  a  seguito  di  condanna penale per delitti non colposi o di
inosservanza  delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari
durante il periodo di ferma.
  3.   Il   genitore  o  tutore  di  allievo  minorenne  o  l'allievo
maggiorenne   possono   ottenere   in   qualunque  momento  dell'anno
scolastico il ritiro dalla scuola.
  4.  L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato
concesso  il  ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola cessa
da ogni vincolo di ferma contratta.
  5.  All'allievo  che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
scuola  viene  consegnato,  a cura della scuola stessa, il nulla osta
per  il  trasferimento  ad  analoga  classe in istituto statale dello
stesso ordine.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per i riferimenti della legge 11 luglio 1978, n. 382,
          recante  "Norme di principio sulla disciplina militare", si
          veda nelle note alle premesse.