Art. 13. Ammissione volontaria alle Forze armate 1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parita' di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, e' previsto un punteggio aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di quello massimo attribuibile, correlato alla graduatoria al termine del ciclo di studi. 2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione volontaria nelle Forze armate possono fruire di eventuali titoli preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.