Art. 13.
               Ammissione volontaria alle Forze armate
  1.  Gli  allievi  della  scuola  che  concorrono  per  l'ammissione
all'accademia  navale hanno precedenza, a parita' di punteggio, sugli
altri  concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, e'
previsto  un  punteggio  aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di
quello  massimo  attribuibile,  correlato alla graduatoria al termine
del ciclo di studi.
  2.  Gli  allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione
volontaria  nelle  Forze  armate  possono  fruire di eventuali titoli
preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.