Art. 14. Allievi stranieri 1. Su determinazione del Ministero della difesa, e' consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti. 2. I giovani stranieri che superano il previsto iter scolastico conseguono il diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.