Art. 14.
                          Allievi stranieri
  1.  Su  determinazione  del  Ministero  della difesa, e' consentita
l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua
italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti.
  2.  I  giovani  stranieri  che superano il previsto iter scolastico
conseguono  il  diploma  riconosciuto  dal  Ministero  della pubblica
istruzione.