Art. 16. Personale civile 1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione puo' essere distaccato annualmente e con salvaguardia della titolarita' presso la scuola, su richiesta avanzata dal comando al provveditorato agli studi, per sopperire alle esigenze funzionali scolastiche che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la scuola. 2. Tale personale viene restituito alla amministrazione della pubblica istruzione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.