Art. 16.
                          Personale civile
  1.  Il  personale  docente e il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione
puo'   essere   distaccato   annualmente  e  con  salvaguardia  della
titolarita'  presso  la  scuola, su richiesta avanzata dal comando al
provveditorato  agli  studi,  per  sopperire alle esigenze funzionali
scolastiche  che  non  possono essere soddisfatte con il personale in
servizio presso la scuola.
  2.  Tale  personale  viene  restituito  alla  amministrazione della
pubblica  istruzione  con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico
successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.