Art. 2. Comandante 1. Al comando della scuola e' preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello. 2. Il comandante svolge le funzioni di preside della scuola, sovrintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola. 3. Per quanto attiene alle attivita' didattiche il comandante, nelle sue funzioni di preside della scuola, risponde ai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.