Art. 2.
                             Comandante
  1.  Al  comando  della scuola e' preposto un ufficiale superiore di
grado non inferiore a capitano di vascello.
  2.  Il  comandante  svolge  le  funzioni  di  preside della scuola,
sovrintende   all'istruzione   ed  all'educazione  degli  allievi  ed
esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola.
  3.  Per  quanto  attiene  alle  attivita' didattiche il comandante,
nelle  sue  funzioni  di preside della scuola, risponde ai competenti
uffici  del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa
in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.