Art. 3.
                           Vice comandante
  1.  Un  ufficiale  superiore  di  grado non inferiore a capitano di
fregata,  con  l'incarico  di vice comandante, coadiuva il comandante
nell'espletamento  delle  sue  funzioni  e  lo sostituisce in caso di
assenza.
  2.  Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed
i  capi  dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore
della scuola.