Art. 3. Vice comandante 1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. 2. Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed i capi dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore della scuola.