Art. 4. Organizzazione interna 1. La scuola e' articolata nelle seguenti tre funzioni: a) formazione, che provvede all'istruzione scolastica degli allievi ed all'educazione etica, militare, marinaresca e sportiva. Nel settore istruzione il docente vicario sostituisce il comandante in tutte le funzioni inerenti al settore; il settore educazione e' diretto dal direttore dei corsi allievi, che ha alle proprie dipendenze i comandanti dei corsi; b) supporto, che provvede ai servizi generali e logistici. La funzione e' diretta dal vice comandante, che ha alle proprie dipendenze i capi dei servizi; c) commissariato, che provvede alla gestione del denaro e dei materiali. La funzione e' diretta dal direttore dei servizi di commissariato, che dipende dal comandante. 2. Le norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma 1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria determinazione mediante l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.