Art. 4.
                       Organizzazione interna
  1. La scuola e' articolata nelle seguenti tre funzioni:
    a)  formazione,  che  provvede  all'istruzione  scolastica  degli
allievi  ed  all'educazione  etica, militare, marinaresca e sportiva.
Nel  settore  istruzione il docente vicario sostituisce il comandante
in  tutte  le  funzioni inerenti al settore; il settore educazione e'
diretto  dal  direttore  dei  corsi  allievi,  che  ha  alle  proprie
dipendenze i comandanti dei corsi;
    b)  supporto,  che  provvede  ai servizi generali e logistici. La
funzione  e'  diretta  dal  vice  comandante,  che  ha  alle  proprie
dipendenze i capi dei servizi;
    c)  commissariato,  che  provvede  alla gestione del denaro e dei
materiali.  La  funzione  e'  diretta  dal  direttore  dei servizi di
commissariato, che dipende dal comandante.
  2.  Le  norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma
1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria
determinazione   mediante  l'emanazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18.