Art. 6.
                          Corpo insegnante
  1.  L'istruzione  e  l'educazione  degli  allievi  e'  affidata  ad
insegnanti  civili,  selezionati  nel  numero  e  secondo  i  criteri
previsti  dal  regio  decreto  6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori
militari.
  2.  Riguardo  al  conferimento  di  incarichi, a docenti civili, si
applica   anche   il  decreto  interministeriale  20  dicembre  1971,
modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167.
  3.  Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro
permanente  possono  essere  incaricati per l'insegnamento di materie
inerenti alle loro cognizioni professionali.
  4.  Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1
e'  bandito  per  soli  titoli ed e' riservato ai docenti di ruolo di
istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.
  5.    Ai    docenti    collocati   fuori   ruolo   a   disposizione
dell'amministrazione  della  difesa  per  prestare servizio, ai sensi
dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la
scuola  si  applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo
il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli.
  6.  Il servizio prestato presso la scuola e' valutato come servizio
utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo
di appartenenza.
 
          Note all'art. 6:
              -   I  decreti  interministeriali  20 dicembre  1971  e
          3 gennaio  1995,  n.  167,  riguardanti  il conferimento di
          incarichi  a  docenti  civili per l'insegnamento di materie
          non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e
          dell'Aeronautica,  sono  stati  pubblicati  rispettivamente
          nella  Gazzetta  Ufficiale  15 dicembre  1973,  n.  322,  e
          15 maggio 1995, n. 111.
              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1923, n. 1054, recante
          "Ordinamento   dell'istruzione   media   e   dei   convitti
          nazionali"  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          2 giugno 1923, n. 129; si riporta il testo dell'art. 31:
              "Art.  31. - Per l'insegnamento nei collegi militari il
          Ministero   dell'istruzione   mette   a   disposizione  del
          Ministero della guerra i professori necessari aumentando di
          altrettanti posti i rispettivi ruoli.
              Tali  professori possono essere scelti soltanto fra gli
          insegnanti  di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale
          per quella materia e per quel grado di istituti per i quali
          sono messi a disposizione.
              Per  tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi
          militari i professori di cui ai precedenti commi continuano
          ad  essere  sottoposti  alle leggi ed ai regolamenti per il
          personale  delle  scuole  medie  dipendenti  dal  Ministero
          dell'istruzione".