Art. 6. Corpo insegnante 1. L'istruzione e l'educazione degli allievi e' affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori militari. 2. Riguardo al conferimento di incarichi, a docenti civili, si applica anche il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167. 3. Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro permanente possono essere incaricati per l'insegnamento di materie inerenti alle loro cognizioni professionali. 4. Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1 e' bandito per soli titoli ed e' riservato ai docenti di ruolo di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. 5. Ai docenti collocati fuori ruolo a disposizione dell'amministrazione della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la scuola si applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli. 6. Il servizio prestato presso la scuola e' valutato come servizio utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.
Note all'art. 6: - I decreti interministeriali 20 dicembre 1971 e 3 gennaio 1995, n. 167, riguardanti il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica, sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1973, n. 322, e 15 maggio 1995, n. 111. - Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante "Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129; si riporta il testo dell'art. 31: "Art. 31. - Per l'insegnamento nei collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli. Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione. Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione".