Art. 7.
                        Organismi scolastici
  1.  Presso  la  scuola  sono  costituiti  gli  organismi scolastici
previsti  dalla  vigente  normativa  per  gli  istituti  d'istruzione
secondaria   di   secondo   grado,   che  integrano  quelli  previsti
dall'ordinamento della scuola.