Art. 9.
                        Ammissione e concorso
  1.   Le  ammissioni  ai  corsi  di  studio  previsti  dal  comma  2
dell'articolo  1  si effettuano mediante pubblico concorso per esami,
bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del
Ministero  della  difesa. Gli esami consistono nella somministrazione
di  test  con  risposta  multipla  concernenti il programma di studio
svolto nel primo biennio della scuola superiore.
  2.  Con il bando di cui al comma 1 e' stabilito il numero dei posti
a concorso per ciascun corso di studio.
  3.  I  requisiti  per  la  partecipazione al concorso, salvo quanto
stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti:
    a) essere cittadini italiani;
    b)  avere  eta'  minima  compatibile con il livello scolastico di
ammissione ed eta' massima non superiore ai diciassette anni compiuti
al 31 dicembre dell'anno di ammissione;
    c)  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio richiesto dalla
vigente  normativa,  in  relazione alla tipologia dei corsi di studio
indicata dal bando di concorso;
    d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
    e)  essere  in  possesso dei particolari requisiti psicofisici ed
attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.
  4.  Gli  aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle
prove  attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun
corso  di  studio  nell'ordine  determinato dalla somma del punteggio
conseguito  agli  esami  di  cui  al  comma  1 e dalla media dei voti
conseguiti  in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente
anno  scolastico.  I  candidati  che  abbiano conseguito il titolo di
studio  in  anni  precedenti  a  quello  in  corso  sono  iscritti in
graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.
  5. A parita' di punti hanno la precedenza, nell'ordine:
    a)  i  figli  di  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle prime quattro categorie della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    c)  i  figli  degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali in servizio
permanente  delle  Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello
Stato,  dei  titolari  di  pensioni ordinarie militari o civili dello
Stato,  degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati
in  temporaneo  servizio  che,  per  il  servizio  prestato,  abbiano
acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
    d) i piu' giovani di eta'.
  6.  I  candidati  in  possesso  dei requisiti di cui al comma 3 che
siano  orfani  di  guerra  od equiparati, oppure orfani di dipendenti
militari  e  civili  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni od
infermita'  riportate  in  servizio  e  per  causa  di servizio, sono
ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino
alla  concorrenza  del  50  per cento dei posti per ciascun ordine di
studi.
  7.  Le  graduatorie  sono  compilate  a  cura  di  una  commissione
presieduta  dal  comandante  della  scuola  e  composta  da altri due
membri,  nominata  dal  Direttore generale del personale militare del
Ministero della difesa.
  8.  All'atto  dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  le  prescrizioni  della  normativa  circa  la
frequenza  della  scuola.  Si  impegna,  altresi', al pagamento della
retta,   delle   spese  complementari  stabilite  dalle  disposizioni
attuative  ed  in  generale  di  tutte quelle di cui l'allievo potra'
risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.
  9.   Gli   allievi  al  compimento  del  sedicesimo  anno  di  eta'
contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al
conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potra' essere
consentita  una  rafferma  non superiore ad un anno. Durante l'intera
ferma  gli  allievi  sono  equiparati  ai  comuni  di  2a classe e il
trattamento economico e' quello previsto per i militari di leva dalla
tabella  allegata  alla  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non e' valido
ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.
 
          Note all'art. 9:
              -  La  legge  10  agosto  1950,  n. 648, concernente il
          riordinamento  delle disposizioni sulle pensioni di guerra,
          e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 1o settembre 1950, n. 200.
              -  La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
          servizio  militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
          e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  15 gennaio  1987,  n.  11; si riporta la tabella
          allegata alla legge:
          "Paghe  giornaliere  dei  graduati  e militari di truppa in
          ferma di leva prolungata

=====================================================================
                         |                | Definizione percentuale
                         |                | delle misure giornaliere
                         |                | delle paghe rispetto al
                         |                | valore giornaliero della
                         |                | retribuzione mensile del
                         |                |         sergente
=====================================================================
Gradi                    |Fino al 12° mese|dal 13° mese in poi
---------------------------------------------------------------------
Soldato comune di 2ª     |                |
classe, aviere           |50              |70
---------------------------------------------------------------------
Caporale, comune di 1ª   |                |
classe, aviere scelto    |60              |70
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore,        |                |
sottocapo, 1° aviere     |65              |70

              NOTA  - La retribuzione media del sergente assunta come
          indice   di   riferimento  si  considera  costituita  dallo
          stipendio   mensile   iniziale   lordo   e  dall'indennita'
          integrativa  speciale  nella  misura  mensile vigente per i
          dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni anno.
              Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle
          cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si
          tratti  di  frazioni  non  superiori  o  superiori  a  lire
          duecentocinquanta.      Le  paghe  giornaliere  di cui alla
          presente  tabella  si  applicano  anche  agli allievi delle
          accademie    militari,    agli    allievi    delle   scuole
          sottufficiali,  agli  allievi  Carabinieri.     Gli allievi
          delle accademie possono optare, qualora sia favorevole, per
          il  trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969,
          n.  240,  e solo per coloro che abbiano optato si applicano
          le  norme,e  di  cui  alla  legge  27 febbraio 1974, n. 68.
              Le  paghe  giornaliere di cui alla presente tabella non
          si  applicano  agli allievi delle scuole militari, ai quali
          viene  corrisposto  il  trattamento  economico spettante al
          militare  di  truppa di leva, dalla data del compimento del
          sedicesimo anno di eta'".