Art. 9. Ammissione e concorso 1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Gli esami consistono nella somministrazione di test con risposta multipla concernenti il programma di studio svolto nel primo biennio della scuola superiore. 2. Con il bando di cui al comma 1 e' stabilito il numero dei posti a concorso per ciascun corso di studio. 3. I requisiti per la partecipazione al concorso, salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti: a) essere cittadini italiani; b) avere eta' minima compatibile con il livello scolastico di ammissione ed eta' massima non superiore ai diciassette anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di ammissione; c) essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia dei corsi di studio indicata dal bando di concorso; d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile; e) essere in possesso dei particolari requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina. 4. Gli aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito agli esami di cui al comma 1 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni precedenti a quello in corso sono iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso. 5. A parita' di punti hanno la precedenza, nell'ordine: a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; c) i figli degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza; d) i piu' giovani di eta'. 6. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun ordine di studi. 7. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della scuola e composta da altri due membri, nominata dal Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della scuola. 9. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di eta' contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potra' essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2a classe e il trattamento economico e' quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non e' valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.
Note all'art. 9: - La legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1950, n. 200. - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta la tabella allegata alla legge: "Paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata ===================================================================== | | Definizione percentuale | | delle misure giornaliere | | delle paghe rispetto al | | valore giornaliero della | | retribuzione mensile del | | sergente ===================================================================== Gradi |Fino al 12° mese|dal 13° mese in poi --------------------------------------------------------------------- Soldato comune di 2ª | | classe, aviere |50 |70 --------------------------------------------------------------------- Caporale, comune di 1ª | | classe, aviere scelto |60 |70 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore, | | sottocapo, 1° aviere |65 |70 NOTA - La retribuzione media del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni anno. Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta. Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi Carabinieri. Gli allievi delle accademie possono optare, qualora sia favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme,e di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68. Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di eta'".