Art. 26
               Disposizioni transitorie riguardanti i
              dirigenti generali di pubblica sicurezza

  1.  Nella  prima  applicazione  del  presente decreto, ai dirigenti
generali  di  pubblica  sicurezza  che  hanno  maturato  due  anni di
anzianita'  nella  qualifica  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto,  salvo che non vengano nominati dirigenti generali
di  pubblica  sicurezza  di  livello  B,  continuano ad applicarsi le
precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di
prefetto.
  2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali
di  pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto, al compimento dei quattro anni di anzianita' nella
qualifica,  e'  comunque  attribuito  il  trattamento  economico  del
dirigente  generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non
siano gia' nominati a tale ultima qualifica.