Art. 34.
          Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico
  1.  L'accesso  alla  qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli
del   personale   della   Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
tecnico-scientifica o tecnica avviene:
    a)  nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre  di  ogni  anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento  di un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata  di  tre  mesi,  con  esame  finale. Allo scrutinio per merito
comparativo  e'  ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici
in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
    b)   nel  limite  del  restante  quaranta  per  cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli
ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore
tecnico  capo  ovvero  abbia maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio  nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti
complessivamente  disponibili  sono  due,  uno  di questi e' comunque
riservato al concorso.
  2.  La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti
dal  1o  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  nel quale si sono
verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria
dell'esame  finale  del  corso  per  il  personale di cui al comma 1,
lettera  a),  e  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di merito del
concorso  per  il  personale  di  cui al comma 1, lettera b). Ai fini
della  determinazione  del  posto  in  ruolo i vincitori del concorso
precedono  i  funzionari  che  hanno  superato il corso di formazione
dirigenziale.
  3.  Per  il  corso  di  formazione  dirigenziale di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
3 e 4.