Art. 5 Dimissioni dal corso di formazione iniziale 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge lo aprile 1981, n. 121, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121".