Art. 56.
                Riconoscimento dei crediti formativi
  1.     Per     il     perseguimento    dei    fini    istituzionali
dell'Amministrazione,  il  capo  della  polizia  - direttore generale
della  pubblica  sicurezza,  puo'  attivare  corsi  di  formazione di
livello  universitario  e  corsi  di formazione. A coloro che abbiano
frequentato  i  predetti  corsi,  i  crediti formativi acquisiti sono
riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo
3,  comma  1,  lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo
com-ma  8,  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per
gli  effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello
stesso decreto ministeriale.
 
          Nota all'art. 56.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3, comma 1,
          lettere  a)  e  b),  comma 8, e 5, comma 7, del decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999, n. 509 (per l'argomento vedi
          nelle note all'art. 46):
              "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
                a) laurea (L);
                b) laurea specialistica (LS);
                (Omissis).
              8.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 15,
          della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della  laurea  o della laurea specialistica,
          alla   conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
          universitari di primo e di secondo livello".
              "Art.  5  (Crediti  formativi  universitari).  -  7. Le
          universita'  possono  riconoscere  come  crediti  formativi
          universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze
          e   abilita'   professionali  certificate  ai  sensi  della
          normativa  vigente  in  materia, nonche' altre conoscenze e
          abilita'   maturate   in  attivita'  formative  di  livello
          post-secondario  alla  cui  progettazione  e  realizzazione
          l'universita' abbia concorso".