Art. 57 Aggiornamento professionale 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private. 3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore. 4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.
Nota all'art. 57. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.