Art. 57 
                     Aggiornamento professionale 
 
  1. Al fine  di  assicurare  periodici  percorsi  formativi  per  il
personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei  dirigenti  della
Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre  ai
corsi per la formazione  iniziale,  per  quella  specialistica  e  di
aggiornamento professionale, organizza  i  seguenti  corsi  collegati
alla progressione in carriera: 
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; 
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti. 
  2.  Con   regolamento   del   Ministro   dell'interno,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  da
emanare entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti la  durata,  i  contenuti,  le  modalita'  di
svolgimento,  nonche'   i   criteri   per   la   individuazione   dei
frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che  possono  essere  anche
effettuati,  attraverso  apposite   convenzioni,   presso   strutture
formative pubbliche o private. 
  3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma  1,  lettere
a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente,  per  gli
scrutini per la promozione alla qualifica di vice  questore  aggiunto
del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla  qualifica  di  primo  dirigente  e  la  promozione  a
dirigente superiore. 
  4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa
ai corsi di alta formazione tenuti dalla  Scuola  di  perfezionamento
per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con  profitto  di
corsi organizzati dalla citata Scuola per il  personale  direttivo  e
dirigente che espleta funzioni di polizia. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  alle  promozioni
da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005. 
 
          Nota all'art. 57.
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.