Art. 10.
      Criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie
  1.  Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli
13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  previo  parere del Comitato per l'imprenditoria
femminile,  fissa,  con  proprio  decreto,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il  punteggio  numerico  dei
criteri di priorita' concernenti il grado di partecipazione femminile
all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la
relativa  percentuale  di manodopera femminile, individuando altresi'
eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale.
  2.  Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una
volta  realizzata l'iniziativa, e' consentito lo scostamento dai dati
dichiarati  nel  modulo  di  domanda  in  relazione agli elementi che
determinano l'attribuzione dei punteggi.