Art. 10. Criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie 1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio numerico dei criteri di priorita' concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale. 2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, e' consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.