Art. 11.
                Ripartizione regionale delle risorse
  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio, e dell'artigianato
determina  con  proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la
quota  di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione
o   provincia  autonoma,  dandone  comunicazione  alle  stesse.  Tale
determinazione  e' effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla
base  della  quota  di  popolazione femminile residente ponderata, in
misura  direttamente  proporzio-nale,  con l'indice di disoccupazione
femminile,   secondo   l'ultima  rilevazione  ufficiale  disponibile,
nonche'  sulla  base  di  ulteriori  criteri  stabiliti,  sentito  il
Comitato  per  l'imprenditoria  femminile, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.