Art. 12.
      Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni
  1.  Le  regioni e le province autonome possono disporre per ciascun
anno   un'integrazione   delle   quote  di  risorse  statali  di  cui
all'articolo  11,  assegnando  fondi  propri  al  finanziamento delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni. La misura minima di tali
fondi   per  ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  e'  calcolata
dividendo  il  venti  per  cento  delle risorse statali per la stessa
stanziate   nell'anno   precedente  per  l'indice  di  disoccupazione
femminile  risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e
risulta  cosi'  inversamente  proporzionale  al  tasso  regionale  di
disoccupazione  femminile. In sede di prima applicazione del presente
regolamento,  l'importo  dei  fondi  stanziati  da ciascuna regione o
provincia  autonoma  e' fissato nella misura minima di un miliardo di
lire.
  2.  Nel  caso  di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
possono  individuare  criteri  di  priorita' per la concessione delle
agevolazioni  volti  ad  adeguare  gli  interventi  agevolativi  alle
proprie  esigenze  di  programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna
regione  o  provincia  autonoma  indica  particolari aree del proprio
territorio  e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie
per  lo  sviluppo,  stabilendo,  per  ciascuna  di  esse  il relativo
punteggio  numerico,  compreso  tra  zero e dieci, da attribuire alle
iniziative interessate.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome, entro il 31 marzo di ogni
anno,  comunicano  al  Ministero  le  risorse  stanziate ed i criteri
eventualmente  indicati  da  utilizzare  per  le  graduatorie  di cui
all'articolo  13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta
comunicazione  entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4.  Il  Ministero  rende  noto  l'importo delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed
i  criteri  di  priorita' di cui al comma 2, con lo stesso decreto di
cui  all'articolo  9, mediante il quale vengono fissati i termini per
la presentazione delle domande.