Art. 13.
Presentazione  delle  domande e formazione delle graduatorie nel caso
    di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.
  1.  Nel  caso  in  cui  la  regione  o  la provincia autonoma abbia
provveduto  all'integrazione  delle  risorse  di cui all'articolo 12,
comma  1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo
il  modello  definito  con circolare del Ministero, e' trasmessa alla
regione  o  alla  provincia  autonoma  nella quale l'iniziativa avra'
luogo.  In  mancanza  della  suddetta  integrazione  si  applicano le
procedure di cui all'articolo 14.
  2.  La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di
bollo,  e'  sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo  4  della legge 4
gennaio   1968,   n.  15,  e  successive  modificazioni,  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  ed  e'  trasmessa mediante raccomandata
postale  con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i
termini  di  cui  all'articolo  9.  Nel  primo caso fa fede il timbro
postale recante la data di spedizione.
  3.  La  regione  o  la  provincia  autonoma competente trasmette al
Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute
e   provvede   al   loro  esame  verificandone,  in  particolare,  la
completezza,  il  contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti
dalla legge e dal presente regolamento, nonche' la validita' tecnica,
economica  e  finanziaria  del  progetto e, ove le caratteristiche di
questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.
  4.  Alle  domande  ritenute  ammissibili e' attribuito un punteggio
risultante   dall'applicazione   dei  criteri  di  priorita'  di  cui
all'articolo  10  e dei criteri di priorita' indicati dalla regione o
dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
  5.  Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate
nei seguenti macrosettori:
    a) macrosettore "agricoltura";
    b) macrosettore "manifatturiero e assimilati";
    c) macrosettore "commercio, turismo e servizi".
  6.   Nel   macrosettore  "agricoltura"  sono  inserite  le  domande
riguardanti  i  progetti da realizzare nell'ambito delle attivita' di
cui  alle  sezioni  A  e  B  della  classificazione  delle  attivita'
economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati"
sono  inserite  le  domande  riguardanti  i  progetti  da  realizzare
nell'ambito  delle  attivita'  di cui alle sezioni C, D, E ed F della
classificazione   delle   attivita'   economiche   ISTAT   '91.   Nel
macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande
riguardanti  i  progetti da realizzare nell'ambito delle attivita' di
cui  alle  sezioni  G,  H,  I,  J,  K,  M,  N  ed  O  della  suddetta
classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT '91. Nel caso di
progetti relativi a piu' attivita' si fa riferimento all'investimento
prevalente.
  7.  All'interno  delle  graduatorie,  le  domande  ammissibili sono
ordinate  in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai
sensi  del  comma  4,  con indicazione dell'importo dell'agevolazione
concedibile.
  8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna
regione  e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori,
di  cui  ai  commi  5  e  6,  in  misura  proporzionale al totale dei
contributi   richiesti   e   ritenuti   ammissibili.  Se  le  risorse
finanziarie  disponibili  non  sono sufficienti, le agevolazioni sono
concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria,
con    eventuale   riduzione,   fino   all'esaurimento   dei   fondi,
dell'agevolazione    relativa    all'ultima   domanda   che   rientra
parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.
  9.  La  regione  o  la  provincia  autonoma  competente  approva le
graduatorie  e  provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al
Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
  10.  Il  Ministero,  entro i successivi trenta giorni provvede alla
pubblicazione delle graduatorie pervenute.
  11.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero
diffida  la  regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere
entro  il  termine  di  trenta  giorni.  Se la regione o la provincia
autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle
relative  graduatorie  da  parte  del  Ministero  e'  effettuata  nei
successivi  trenta  giorni.  Decorso  inutilmente  il  termine  della
diffida,  il  Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e
la  formazione  delle  graduatorie regionali sulla base delle risorse
statali  disponibili,  provvedendo  altresi'  all'approvazione e alla
pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.
  12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede
all'assegnazione,  in  un'unica soluzione, delle somme spettanti alle
regioni e alle province autonome.
  13.  Ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  adotta e comunica i
provvedimenti  di  concessione alle imprese beneficiarie entro trenta
giorni  dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior
termine  richiesto  per l'acquisizione della certificazione antimafia
nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse
alle   agevolazioni   e'   inviata   specifica   comunicazione,   con
l'indicazione dei motivi di esclusione.
 
          Nota all'art 13:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della legge 4
          gennaio 1968, n. 15:
              "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta canoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
              Quando   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  da  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  del
          funzionario    incaricato    dal    legale   rappresentante
          dell'impresa stessa".