Art. 14.
Modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e
l'erogazione dei  contributi,  nel caso di mancata integrazione delle
               risorse statali da parte delle regioni.
  1.  Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che
localizzano  le  proprie  iniziative  nelle  regioni o nelle province
autonome  che  non  hanno  provveduto  all'integrazione delle risorse
statali  di  cui  all'articolo 12, comma 1, trasmettono la domanda di
ammissione   alle   agevolazioni  al  Ministero,  secondo  le  stesse
modalita'  di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della domanda e
dei  documenti  e'  contestualmente  inviata,  per  conoscenza,  alla
regione  ove  e'  ubicata  l'iniziativa.  Le  regioni  e  le province
autonome,  per le materie di propria competenza, esprimono il proprio
motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
  2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui
all'articolo   13,   comma   3,  e  provvede  alla  formazione  delle
graduatorie,  con  riferimento alle sole risorse statali disponibili,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del
medesimo   articolo,   applicando  i  criteri  di  priorita'  di  cui
all'articolo  10  e  tenendo altresi' conto del parere espresso dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1.
  3.  Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta
giorni  dalla  scadenza del termine per la presentazione delle stesse
ed  entro  i  successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle
graduatorie  contestualmente  a  quelle  comunicate  dalle regioni ai
sensi dell'articolo 13, comma 9.
  4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta
documentazione  antimafia,  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione
delle   graduatorie,   il   Ministero   adotta  il  provvedimento  di
concessione  e  ne da' comunicazione alle imprese interessate. Per le
iniziative   non  ammesse  alle  agevolazioni  e'  inviata  specifica
comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.