Art. 15.
                      Erogazione dei contributi
  1.  Le  erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate
dal  soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in
due  quote,  dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte
dell'impresa   beneficiaria,   resa   nella  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di notorieta', corredata della documentazione individuata
con  la  circolare  del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La
prima  quota  e'  resa  disponibile  a far data dal trentesimo giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo  13, comma 10; la seconda quota e' resa disponibile alla
scadenza  dei  sei  mesi  dalla  suddetta data di pubblicazione per i
programmi  di  investimento  che abbiano durata fino a dodici mesi, e
alla  scadenza  dei  dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione
per i programmi con durata superiore.
  2.  Fermo restando il piano di disponibilita' delle quote di cui al
comma  1,  la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione
concessa,  e'  erogata  in  corrispondenza della realizzazione di una
pari  percentuale  degli  investimenti  ammessi;  la seconda quota e'
erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e
alla  presentazione  della documentazione di spesa di cui al comma 4.
La  prima quota di agevolazioni puo' essere erogata anche a titolo di
anticipazione  previa presentazione di apposita fideiussione bancaria
o  polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta,
di  importo  almeno  pari  alla  somma da erogare. Ciascuna delle due
quote  e'  erogata  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione della
richiesta di erogazione. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo
pari  al  dieci  per  cento  dell'agevolazione  concessa,  da erogare
successivamente  al  controllo  della documentazione finale di spesa.
L'erogazione  della  quota  a saldo del dieci per cento e' effettuata
entro  nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa
dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi
inferiori  a duecento milioni di lire, il predetto termine e' ridotto
alla meta'.
  3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:
    a)  i  beni  sono  stati  tutti  consegnati  ovvero completamente
realizzati  e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di
fornitura;
    b)  il  relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato
all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria
nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
    c)  l'impresa  richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per
l'acquisto  dei  beni  e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione
mediante  locazione  finanziaria,  abbia  corrisposto  canoni  per un
importo   pari  almeno  all'agevolazione  spettante  e  comunque  non
inferiore  al  trenta  per  cento  del costo agevolabile dei predetti
beni.
  4.  La  documentazione  finale  di  spesa  consiste  in  un  elenco
analitico  delle  fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato
da  una  dichiarazione  sostitutiva  di  notorieta'  resa  dal legale
rappresentante  dell'impresa,  secondo  le disposizioni della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni.  Le  modalita'
specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa
sono fissate con circolare del Ministero.
  5.  Gli  investimenti  sono  effettuati  entro  ventiquattro mesi a
decorrere  dalla  data  di  concessione del contributo. Se entro tale
termine  perentorio  gli  investimenti  sono stati effettuati solo in
parte,  il  contributo  e'  erogato in relazione ai soli investimenti
realizzati,  purche'  il loro valore complessivo non sia inferiore al
sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purche' il
programma   realizzato   sia   funzionalmente  equivalente  a  quello
approvato.
  6.  Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle
domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto
alla concessione del contributo.
  7.   L'ammontare   dell'agevolazione   concessa   e'   soggetto   a
rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al
tasso  di attualizzazione/ rivalutazione definitivamente individuato,
all'ammontare   degli  investimenti  ammissibili  ed  alla  effettiva
realizzazione  temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni
assunti  con  il  provvedimento  di concessione non possono essere in
alcun modo aumentati.
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  che  abbiano provveduto
all'integrazione   finanziaria  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione
derivanti    da    eventuali    cofinanziamenti    comunitari,    una
rendicontazione  semestrale  sull'utilizzo  dei  fondi destinati agli
interventi,  evidenziando  in particolare il numero e l'importo delle
iniziative  agevolate  e  di  quelle  eventualmente  gia' realizzate,
l'importo  delle  somme  erogate  e  di quelle eventualmente non piu'
erogabili.
 
          Nota all'art. 15:
              - Le  legge  4 gennaio 1968, n. 15 recante "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968.