Art. 16.
                          Relazione annuale
  1.  Al  fine  di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30
giugno  di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al
Ministero   una   relazione   dettagliata   sui  risultati  ottenuti,
contenente  un  riepilogo  delle  rendicontazioni  semestrali  di cui
all'articolo  15, comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale
e  della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio,
l'indicazione  delle  problematiche  emerse ed eventuali proposte per
una maggiore efficacia dell'intervento stesso.
  2.  Qualora  dalla  relazione  annuale risulti che le somme versate
alle  regioni  o  alle  province  autonome  siano  eccedenti rispetto
all'importo  rendicontato,  la  differenza e' versata all'entrata del
bilancio  dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  per  essere riassegnata, con
apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  al  fondo  per gli interventi agevolativi
alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7,
comma 9, del medesimo decreto legislativo.
  3.  Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti
dalla  propria  attivita'  e  da  quella svolta dalle regioni e dalle
province  autonome  al  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile, il
quale,  a  sua  volta,  propone  al  suddetto Ministero le iniziative
ritenute  utili  per  una  maggiore  aderenza  degli  interventi alle
esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.
 
          Nota all'art. 16:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  7,  comma  9  e
          dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123:
              "Art. 7 (Procedure di erogazione). - 9. Presso ciascuna
          amministrazione statale competente e' istituito un apposito
          Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale
          affluiscono    le   risorse   finanziarie   stanziate   per
          l'attuazione  degli interventi di competenza della medesima
          amministrazione,  amministrato secondo le normative vigenti
          per tali interventi".
              "Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 6. Le somme
          restituite  ai  sensi  del comma 4 sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita'
          di cui all'art. 10, comma 2".