Art. 17.
                   Convenzioni con soggetti terzi
  1.   Il  Ministero  puo'  affidare  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  e  di  erogazione,  anche  solo  per  alcuni  aspetti, a
soggetti  convenzionati,  secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 123, selezionati tramite le
procedure  di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157.  Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli
stanziamenti  annuali  previsti per gli interventi di cui al presente
regolamento.
  2.  Le  regioni  e le province autonome, per gli adempimenti di cui
agli  articoli  13,  comma  3,  e  15,  comma  2,  possono  avvalersi
dell'attivita' dei soggetti di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 17:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 23:
              "Art. 3 (Procedimenti e moduli organizzativi). - 1. Gli
          interventi   sono   attuati  con  procedimento  automatico,
          valutativo, o negoziale.
              2.  Ferma restando la concessione da parte del soggetto
          competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
          di   erogazione,  tenuto  conto  della  complessita'  degli
          adempimenti  di natura tecnica o gestionale, possono essere
          stipulate  convenzioni,  le cui obbligazioni sono di natura
          privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
          requisiti   tecnici,   organizzativi   e  di  terzieta'  in
          relazione   allo   svolgimento  delle  predette  attivita',
          selezionati  tramite  le  procedure  di  gara  previste dal
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157.  Gli oneri
          derivanti  dalle  convenzioni  in  misura  non  superiore a
          quanto  determinato  in  sede  di aggiudicazione della gara
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono:  in  ogni caso e' disposto il pagamento di
          penali  in caso di revoca di interventi dell'aggiudicatario
          in  misura  percentuale  sul  valore dell'intervento, fatti
          salvi  esclusivamente  i  casi  di  accertata  falsita' dei
          documenti.
              3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
          risultati  attesi  dagli interventi, il soggetto competente
          per  la  concessione  puo' avvalersi di esperti prescelti a
          rotazione   da   appositi   elenchi,  aperti  a  tutti  gli
          interessati,  previa  verifica della insussistenza di cause
          di  incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
          di   professionalita',   competenza  e  imparzialita'.  Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
          fissati  i  criteri  per l'inclusione e la permanenza degli
          esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi".
              - Il   decreto   legislativo  17  marzo  1995,  n.  157
          "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi" e' pubblicato nel supplemento ordinaio
          alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 105.