Art. 17. Convenzioni con soggetti terzi 1. Il Ministero puo' affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attivita' dei soggetti di cui al comma 1.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 23: "Art. 3 (Procedimenti e moduli organizzativi). - 1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale. 2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dell'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei documenti. 3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione puo' avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e' pubblicato nel supplemento ordinaio alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 105.