Art. 18. Controlli 1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime. 2. Gli oneri per le attivita' ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.
Nota all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impesa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni. 3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7".