Art. 18.
                              Controlli
  1.  Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  123,  il  Ministero  e  le  regioni possono disporre in qualsiasi
momento  le  ispezioni  e  le  verifiche  ritenute opportune, anche a
campione,  sui  soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine
di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime.
  2.  Gli  oneri  per le attivita' ispettive di cui al comma 1 sono a
carico  delle  disponibilita'  finanziarie  per  la  concessione  dei
benefici di cui al presente regolamento.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
              "Art.  8  (Ispezioni  e  controlli).  -  1. Il soggetto
          competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e
          le  modalita'  dei  controlli  di  propria competenza, puo'
          disporre  in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione,
          sui  programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo
          di  verificare  lo  stato  di attuazione, il rispetto degli
          obblighi  previsti  dal  provvedimento  di concessione e la
          veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni prodotte
          dall'impresa   beneficiaria,   nonche'   l'attivita'  degli
          eventuali  soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
          regolarita' di quest'ultimo.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con  i  Ministri competenti, sono individuati gli strumenti
          idonei  ad  assicurare  la piena trasparenza della gestione
          dei  fondi stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle
          attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita',
          nonche'    i    compensi   indipendentemente   dall'entita'
          dell'intervento,  le  modalita' di scelta dei campioni e di
          effettuazione  delle  ispezioni,  la  misura  massima degli
          oneri  per  le  attivita'  di  controllo poste a carico dei
          fondi  per  gli  interventi,  nonche'  gli  indirizzi  alle
          regioni  in  materia.  I  medesimi  soggetti  hanno  libero
          accesso  alla sede e agli impianti dell'impesa interessata.
          E'  fatto loro divieto di accettare qualsiasi rapporto, che
          configuri   conflitto   di   interesse,   con  le  societa'
          beneficiarie  degli  interventi  nonche'  con  le  societa'
          controllanti   o   controllate,   durante   lo  svolgimento
          dell'incarico e per i successivi quattro anni.
              3. Nei  limiti fissati con le modalita' di cui al comma
          2,  gli  oneri  per  le attivita' di controllo ed ispettive
          sono  posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al
          comma 9 dell'art. 7".