Art. 19. Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni 1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge. 2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e' tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonche' eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
Nota all'art. 19: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.