Art. 19.
Mantenimento della percentuale   di   donne   nell'impresa   e  della
                     destinazione d'uso dei beni
  1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un
periodo  di  cinque  anni  dalla  data di concessione della stessa, a
mantenere  i  requisiti  stabiliti  in ordine alla presenza femminile
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.
  2.  I  beni  acquistati  per  la  realizzazione  del  programma  di
investimenti  non  devono  essere  ceduti,  alienati o distratti, per
almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
  3.  Il  rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e' tenuto a
comunicare   al   soggetto   che   ha   provveduto  alla  concessione
dell'agevolazione  ogni  variazione  che  comporti  il venir meno dei
requisiti  di cui al comma 1, nonche' eventuali cessioni, alienazioni
o  distrazioni  dei beni intervenute prima della scadenza del termine
di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 19:
              - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992
          si veda la nota all'art. 1.