Art. 2.
            Ripartizione delle disponibilita' finanziarie
  1.  Alla  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  destinate agli
interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  sentito  il  Comitato di cui all'articolo 10 della
legge, tra i seguenti interventi:
    a)   concessione  delle  agevolazioni  previste  per  l'avvio  di
attivita',  per  l'acquisto di attivita' preesistenti, per i progetti
aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;
    b)  concessione  delle agevolazioni per la promozione dei servizi
di  consulenza  ed  assistenza  e  delle  iniziative regionali di cui
all'articolo  12  della  legge,  anche per la promozione dei corsi di
formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21.
  2.  Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1,
risulta  superiore  alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse
finanziarie dell'anno successivo.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 10 della legge n.
          215/1992:
              "Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato    e'    istituito    il    Comitato   per
          l'imprenditoria    femminile    composto    dal   Ministero
          dell'industria, del commercia e dell'artigianato o, per sua
          delega,  da  un  Sottosegretario  di Stato, con funzioni di
          presidente,  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal
          Ministro   del   tesoro,   o   da  loro  delegati;  da  una
          rappresentante   degli   istituti   di   credito,   da  una
          rappresentante          per          ciascuna         delle
          organizzazioni maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale  della  coperazione, della piccola industria, del
          commercio,  dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo
          e dei servizi.
              2.  I membri del comitato sono nominati con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          su  designazione delle organizzazioni di appartenenza entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  e  restano  in  carica  tre  anni.  Per ogni membro
          effettivo viene nominato un supplente.
              3.  Il  comitato  elegge  nel  proprio ambito uno o due
          Presidenti;  per  l'adempimento  delle  proprie funzioni si
          avvale  del  personale e delle strutture messe a disposizio
          dai Ministri di cui al comma 1.
              4.   Il   comitato   ha   compiti  di  indirizzo  o  di
          programmazione  generale in ordine agli interventi previsti
          dalla  presente  legge,  promuove  altresi'  lo  studio, la
          ricerca e l'informazione sull'imprenditoria femminile.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo il
          comitato  stabilisce  gli  opportuni  collegamenti  con  il
          servizio  centrale per la piccola industria e l'artigianato
          di  cui  all'art.  39,  comma  1,  lettera  a), della legge
          5 ottobre   1991,  n.  317,  e  si  avvale  di  consulenti,
          individuati   tra   persone  aventi  specifiche  competenze
          professionali in materia di imprenditorie femminile.
              6.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente  articolo,  e'  autorizzata la spesa annua di lire
          cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo
          di cui all'art. 3".
              - Il testo vigente dell'art. 12 della legge 25 febbraio
          1992,   n.   215   come   modificato  dal  regolamento  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  12 (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni a
          statuto  speciale, nonche' le province autonome di Trento e
          Bolzano,  attuano per le finalita' coerenti con la presente
          legge,   in  accordo  con  le  associazioni  di  categoria,
          programmi  che  prevedono  la  diffusione  di  informazioni
          mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e
          di  assistenza  tecnica, di progettazione organizzativa, di
          supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge.
              2.  Per  la realizzazione di tali programmi, le regioni
          possono  stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
          privati  che  abbiano  caratteristiche  di  affidabilita' e
          consolidata  esperienza  in  materia  e  che siano presente
          sull'intero territorio regionale.
              3. (Abrogato)".
              - Il  comma  3  dell'art.  12  della legge n. 215/1992,
          soppresso  dal  regolamento  qui  pubblicato, concerneva la
          misura  dei contributi concedibili per la realizzazione dei
          programmi di cui al comma 2.