Art. 2. Ripartizione delle disponibilita' finanziarie 1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi: a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attivita', per l'acquisto di attivita' preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali; b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21. 2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 215/1992: "Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministero dell'industria, del commercia e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della coperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. 2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 3. Il comitato elegge nel proprio ambito uno o due Presidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizio dai Ministri di cui al comma 1. 4. Il comitato ha compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge, promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditoria femminile. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo il comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali in materia di imprenditorie femminile. 6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3". - Il testo vigente dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12 (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedono la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge. 2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presente sull'intero territorio regionale. 3. (Abrogato)". - Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la misura dei contributi concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2.