Art. 20.
                      Revoca delle agevolazioni
  1.  Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso
in  cui  le  regioni  non  abbiano  provveduto all'integrazione delle
risorse  statali  di  cui  all'articolo  12, comma 1, provvedono alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:
    a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono
state  ottenute  le  agevolazioni  previste  da  altre norme statali,
regionali,  comunitarie  o  comunque  concesse  da enti o istituzioni
pubbliche;
    b)  i  controlli  effettuati  evidenziano  l'insussistenza  delle
condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il
venir  meno  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  2, comma 1,
lettera   a),   della   legge,  in  ordine  alla  presenza  femminile
nell'impresa;
    c)  i  beni  oggetto  dell'agevolazione  risultano  essere  stati
ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di
concessione dell'agevolazione;
    d)   gli   elementi  che  hanno  determinato  l'attribuzione  del
punteggio  per  l'inserimento  in  graduatoria  subiscano  variazioni
superiori  ai  limiti  di  scostamento indicati con il decreto di cui
all'articolo 10, comma 2;
    e)  l'ammontare  degli  investimenti realizzati alla scadenza del
termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore
al sessanta per cento degli investimenti ammessi.
  2.   In   caso  di  revoca  delle  agevolazioni,  il  beneficio  e'
restituito,  integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse
pari   al   tasso   ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  della
restituzione  del  contributo.  Nei  casi  di revoca per alienazione,
cessione  o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il
periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del
predetto  tasso  e'  maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme
sono   restituite   all'erario   con   le  stesse  modalita'  di  cui
all'articolo 16, comma 2.
  3.  Se  ricorrono  le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1,
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, si applicano le
sanzioni  amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
 
          Note all'art. 20:
              - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992
          si veda la nota all'art. 1.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 9, commi 1 e 2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
              "Art.  9.  -  1.  In  caso  di  assenza  di  uno o piu'
          requisiti,    ovvero   di   documentazione   incompleta   o
          irregolare,  per fatti comunque imputabili al richiedente e
          non  sanabili,  il soggetto competente provvede alla revoca
          degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne
          da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
              2. In  caso  di  revoca  degli  interventi, disposta ai
          sensi   del   comma 1,   si   applica  anche  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
          somma   in   misura   da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito".