Art. 21. 
                         Programmi regionali 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  possono  predisporre,  in
coerenza  con  i  propri  obiettivi  e  strumenti  di  programmazione
regionale e con le  proprie  normative  generali  e  di  settore,  un
programma per la promozione  ed  il  coordinamento  delle  iniziative
previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b),  e  dall'articolo  12,
della legge, diretto a: 
    a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne; 
    b) sviluppare  servizi  di  assistenza  e  consulenza  tecnica  e
manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile; 
    c) attuare iniziative  di  informazione  e  di  supporto  per  la
diffusione della cultura d'impresa tra le donne. 
  2. Per la realizzazione dei programmi regionali  e'  concesso  alle
regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo  delle
spese complessivamente previsto. 
  3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, il Ministero ripartisce  tra  le  regioni  e  le  province
autonome, ai sensi dell'articolo 11 e  sulla  base  dei  criteri  ivi
richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b). 
 
          Note all'art. 21:
              - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992
          si veda la nota all'art. 1.
              - Per   il  riferimento  all'art.  12  della  legge  n.
          215/1992 si veda la nota all'art. 2.