Art. 22.
               Approvazione e attuazione dei programmi
  1.  Una  volta  all'anno,  entro  i termini fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni
presentano al Ministero i propri programmi, indicando:
    a)   gli   obiettivi   generali  e  specifici  che  si  intendono
raggiungere;
    b)  la  descrizione  degli  interventi  proposti,  articolati per
tipologia di iniziativa;
    c)  l'indicazione  dei soggetti beneficiari, qualora il programma
preveda  agevolazioni  a  favore di soggetti terzi. In tal caso per i
soggetti   beneficiari   si   fa   riferimento   a   quelli  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
    d) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni;
    e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura
dell'agevolazione, che non puo' superare il cinquanta per cento delle
spese sostenute;
    f) le modalita' di realizzazione degli interventi;
    g) l'indicazione delle spese ammissibili;
    h)  gli  eventuali  limiti,  massimo  e minimo, dell'investimento
ammissibile;
    i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di
quanto previsto dal comma 6;
    j)  gli  aspetti  finanziari,  con  l'indicazione  del  piano  di
copertura   del  programma  proposto,  articolato  per  tipologia  di
iniziativa,   e   della  quota  di  risorse  regionali  destinata  al
cofinanziamento del programma;
    k) il regime delle revoche;
    l)  i  risultati  attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei
criteri utilizzati per la verifica.
  2.  Le  iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari
finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne.
  3.  Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla
presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono
essere di nuova fabbricazione.
  4.  Il  Ministero,  entro novanta giorni dalla scadenza del termine
per  la  presentazione  dei programmi, previo parere del Comitato per
l'imprenditoria  femminile, approva i programmi medesimi, purche' sia
intervenuta,  laddove  prevista,  l'approvazione delle corrispondenti
misure  di  intervento  regionale  da  parte  dei  competenti  organi
dell'Unione  europea.  Contestualmente all'approvazione dei programmi
il  suddetto  Ministero  eroga  alle regioni e alle province autonome
un'anticipazione   pari   al  cinquanta  per  cento  della  quota  di
contributo  spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo
21,  comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono
alla  verifica  del  programma  realizzato  e  richiedono al medesimo
Ministero   l'erogazione   della   quota  spettante,  allegando  alla
richiesta  una  relazione  finale  che  evidenzi  i  risultati  della
verifica,  le  spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma.
  5.  Se  dalla  relazione finale risulta che l'anticipo versato alla
regione  sia  eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la
differenza  e'  restituita  all'erario con le stesse modalita' di cui
all'articolo 16, comma 2.
  6.  I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla
data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.
 
          Nota all'art. 22:
              - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992
          si veda la nota all'art. 1.