Art. 23.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento si
intendono  abrogate  le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio
1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a:
"presente  legge";  articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino
al  50%  delle  spese";  articolo  4, comma 1, lettera b), le parole:
"fino  al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo
6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3.
  2. Dalla data di cui al comma 1 e' altresi' abrogato il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre
1996, n. 706.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e   della   program-mazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
 
          Note all'art. 23:
              - Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992
          si veda la nota all'art. 1.
              - L'art.  5  della  legge  n.  215/1992,  soppresso dal
          regolamento  qui  pubblicato,  concerneva la concessione di
          contributi sotto forma di crediti d'imposta.
              - L'art.  6  della  legge  n.  215/1992,  soppresso dal
          regolamento  qui  pubblicato,  concerneva  i  criteri  e le
          modalita' per la concessione di agevolazioni.
              - L'art.  7  della  legge  n.  215/1992,  soppresso dal
          regolamento  qui  pubblicato,  concerneva  la  revoca  e la
          cumulabilita' della agevolazioni.
              - L'art.  8  della  legge  n.  215/1992,  soppresso dal
          regolamento  qui  pubblicato,  concerneva la concessione di
          finanziamenti agevolati.
              - L'art.  9  della  legge  n.  215/1992,  soppresso dal
          regolamento   qui   pubblicato,   concerneva   la  garanzia
          integrativa prevista per i finanziamenti di cui all'art. 8.
              - Per   il  riferimento  all'art.  12  della  legge  n.
          215/1992 si veda la nota all'art. 2.
              - Per il riferimento al regolamento n. 706/1996 si veda
          la nota alle premesse.