Art. 23. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3. 2. Dalla data di cui al comma 1 e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
Note all'art. 23: - Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1. - L'art. 5 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di contributi sotto forma di crediti d'imposta. - L'art. 6 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva i criteri e le modalita' per la concessione di agevolazioni. - L'art. 7 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la revoca e la cumulabilita' della agevolazioni. - L'art. 8 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di finanziamenti agevolati. - L'art. 9 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la garanzia integrativa prevista per i finanziamenti di cui all'art. 8. - Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 2. - Per il riferimento al regolamento n. 706/1996 si veda la nota alle premesse.