Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Possono  presentare  domanda  per accedere ai benefici previsti
dall'articolo  4,  comma  1,  della  legge,  le  imprese operanti nei
settori     dell'industria,    del    commercio,    dell'artigianato,
dell'agricoltura,  del  turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  della  legge, e rientranti nella definizione
comunitaria  di  piccola  impresa  stabilita dal decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997,
e  successive  modilicazioni,  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  2.  Sono  fatti  salvi  i  divieti  e le limitazioni previsti dalla
normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di
attivita' economiche, nei settori di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 3:
              - Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge n.
          215/1992 si veda la nota all'articolo 1.
              - Il  decreto  del Ministro dell'industria 18 settembre
          1997  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - del 1 ottobre 1997, n. 229.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma  2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
              "Art.  2.  - 2. Il tasso da applicare per le operazioni
          di  attualizzazione e rivalutazione, nonche' la definizione
          di  piccola e media impresa sono indicati ed aggiornati con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   in   conformita'  con  le  disposizioni
          dell'Unione europea".