Art. 4. Iniziative ammissibili 1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative: a) avvio di attivita' imprenditoriali, nonche' acquisto di attivita' preesistenti mediante cessione dell'attivita' medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni; b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita'; c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.