Art. 4.
                       Iniziative ammissibili
  1.  Le  imprese  possono  proporre la domanda di cui all'articolo 9
relativamente alle seguenti iniziative:
    a)  avvio  di  attivita'  imprenditoriali,  nonche'  acquisto  di
attivita' preesistenti mediante cessione dell'attivita' medesima o di
un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
    b)   realizzazione  di  progetti  aziendali  innovativi  connessi
all'introduzione  di  qualificazione  e  di  innovazione  di prodotto
tecnologica  o  organizzativa  anche se finalizzata all'ampliamento e
all'ammodernamento dell'attivita';
    c)   acquisizione   di   servizi   destinati   all'aumento  della
produttivita',  all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle
tecnologie,  alla  ricerca  di  nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti,  all'acquisizione  di  nuove  tecniche  di  produzione,  di
gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi
di qualita'.