Art. 5.
                      Misura delle agevolazioni
  1.  Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, e'
concesso  un contributo in conto capitale, in conformita' ai principi
della   procedura  valutativa  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 123, secondo le intensita' massime di
aiuto  consentite  dalla  normativa  comunitaria vigente, espresse in
equivalente  sovvenzione  netto  (ESN) o lordo (ESL), individuate con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa
normativa   comunitaria   in   relazione   alle   aree   territoriali
svantaggiate.
  2.  L'agevolazione  in  equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo
(ESL) e' calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando
gli  investimenti  ammissibili, se realizzati in piu' anni, all'epoca
in  cui  l'iniziativa  e'  avviata  a realizzazione, mediante calcolo
basato  sull'anno  solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della
suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa
nel  modulo  di  domanda.  L'importo dell'agevolazione in Equivalente
sovvenzione  netto  (ESN) e lordo (ESL) e' rivalutato in relazione al
piano di disponibilita' delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.
  3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni e' riconosciuta priorita'
nella  concessione  della  garanzia  del Fondo di cui all'articolo 15
della  legge  7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia
istituito  presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964,
n.  1068,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, quando tale
garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso
programma  di  investimenti  ammesso  ad agevolazione. In tal caso la
somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo
del settantacinque per cento della spesa ammessa.
 
          Note all'art. 5:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
              "Art.  5  (Procedura  valutativa).  -  1.  La procedura
          valutativa  si  applica  a  progetti o programmi organici e
          complessi  da realizzare successivamente alla presentazione
          della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti
          dalle  leggi  vigenti,  anche  le spese sostenute nell'anno
          antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria,
          a  partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il
          soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le
          condizioni  concernenti  i procedimenti di cui ai commi 2 e
          3,  con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
          delle  domande,  e  provvede a quanto disposto dall'art. 2,
          comma 3.
              2.   Nel   procedimento  a  graduatoria  sono  regolati
          partitamente  nel  bando  di  gara  i contenuti, le risorse
          disponibili,   i   termini   iniziali   e   finali  per  la
          presentazione  delle domande. La selezione delle iniziative
          ammissibili  e'  effettuata mediante valutazione comparata,
          nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
          parametri oggettivi predeterminati.
              3.   Nel   procedimento   a   sportello   e'   prevista
          l'istruttoria    delle    agevolazioni   secondo   l'ordine
          cronologico  di  presentazione  delle  domande,  nonche' la
          definizione  di soglie e condizioni minime, anche di natura
          quantitativa,  connesse  alle  finalita'  dell'intervento e
          alle   tipologie  delle  iniziative,  per  l'ammissibilita'
          all'attivita' istruttoria.
              4.  La domanda di accesso agli interventi e' presentata
          ai  sensi  dell'art.  4,  camma  3,  e  contiene  tutti gli
          elementi  necessari  per  effettuare la valutazione sia del
          proponente,  che  dell'iniziativa per la quale e' richiesto
          l'intervento.
              5.  L'attivita'  istruttoria e' diretta a verificare il
          perseguimento   degli   obiettivi  previsti  dalle  singole
          normative,  la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi del
          richiedente,  la  congruita' delle spese sostenute. Qualora
          l'attivita'  istruttoria  presupponga  anche  la  validita'
          tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
          e'  svolta  con  particolare riferimento alla redditivita',
          alle   prospettive   di  mercato  e  al  piano  finanziario
          derivante  dalla  gestione, nonche' la sua coerenza con gli
          obiettivi  di  sviluppo  aziendale.  A  tale  fine,  ove  i
          programmi  siano  volti a realizzare, ampliare o modificare
          impianti  produttivi,  sono  utilizzati  anche strumenti di
          simulazione   dei   bilanci   e   dei   flussi   finanziari
          dall'esercizio  di  avvio  a  quello  di  entrata  a regime
          dell'iniziativa.  Le  attivita'  istruttorie  e le relative
          decisioni  sono  definite  entro e non oltre sei mesi dalla
          data di presentazione della domanda".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15 della legge 7
          agosto 1997, n. 266:
              "Art.  15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia).  -  1. Al  fondo  di garanzia di cui all'art. 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le  passivita'  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 20
          della   legge   12   agosto 1977,   n.  675,  e  successive
          modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'art. 7
          della   legge   10 ottobre   1975,   n.  517  e  successive
          modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50 miliardi di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e   cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237.
              2.  La garanzia al fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
          comma  4, del citato decreto legislativo n. 385 del e dagli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco generale di
          cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
              3.  I  criteri  e le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianto,
          di  concetto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi  dell'art.  47,  comma 2,  del  decreto legislativo 1
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
              4.  Un  importo  pari  a  50 miliardi di lire, a valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di  garanzia  collettivi  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigian  cassa  S.p.a.  della  legge 14 ottobre 1964, n.
          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.
          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole:  "Ministro  del tesoro , sono inserite le seguenti:
          "di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato .
              5.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
          Ministro  dell'industia,  del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3,  sono  abrogati  l'art.  20 della legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, e loro successive modificazioni".
              - La  legge  14 ottobre 1964, n. 1068, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 6 novembre 1964,
          n.  273  reca:  "Istituzione presso la Cassa per il credito
          alle  imprese  artigiane di un Fondo centrale di garanzia e
          modifiche  al  capo  VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
          recante  provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia  e
          l'incremento dell'occupazione".