Art. 6.
               Misura delle agevolazioni "de minimis"
  1.  Le  imprese  possono  richiedere  che  le  agevolazioni  di cui
all'articolo  5,  siano concesse secondo la regola: de minimis, cosi'
come  definita  dalla  Commissione  europea con la comunicazione 96/C
68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n.
69/9  del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo
dell'aiuto  de  minimis  concedibile,  la misura dell'agevolazione e'
pari  al  cinquanta  per cento della spesa ammessa, elevabile fino al
settantacinque  per  cento  per  le  iniziative ubicate nei territori
svantaggiati  individuati  dalla  normativa comunitaria in materia di
aiuti  di  Stato  alle  imprese.  Per  le  iniziative di acquisto dei
servizi  reali  la  misura dell'agevolazione e' pari al 30 per cento,
elevabile  fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate.
Con   il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  provvede  a
determinare  la  misura  delle  maggiorazioni  consentite per le aree
territoriali  svantaggiate,  in  relazione  a  quanto  disposto dalla
normativa comunitaria vigente.
  2.  In  applicazione  delle  disposizioni comunitarie in materia di
politica  agricola,  la  regola:  de  minimis  non  si  applica  alle
iniziative  rientranti  nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione
per l'agriturismo.