Art. 6. Misura delle agevolazioni "de minimis" 1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: de minimis, cosi' come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto de minimis concedibile, la misura dell'agevolazione e' pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione e' pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente. 2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: de minimis non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.