Art. 7.
                          Divieto di cumulo
  1.  Le  agevolazioni  di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con
altre  agevolazioni  statali,  regionali,  delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  comunitarie  o  comunque  concesse da enti o
istituzioni   pubbliche   per   finanziare  lo  stesso  programma  di
investimenti.