Art. 10. Pagina elettronica delle variazioni dei dati 1. Al registro informatico e' annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui e' stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta. 2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresi' distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.