Art. 12. Accesso al registro informatico 1. Il registro informatico e' accessibile al pubblico. 2. La consultazione e' effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio. 3. La consultazione ha luogo su scala nazionale. 4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca. 5. E' consentito altresi' estrarre: a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo; b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione; c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10. 6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.