Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, e' approvato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo. 2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico. 3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se effettuata con modalita' informatiche o telematiche, e' accompagnata da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha redatto. 4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 agosto 2000 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro della giustizia Fassino Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343
Nota all'art. 14: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 (recante "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999.