Art. 2.
                        Registro informatico
  1.  Le  camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale
dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le
norme del presente regolamento.
  2.  Il progetto informatico del registro e' compatibile con la rete
unitaria  della  pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottati ai sensi del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
          si veda nelle note alle premesse.