Art. 2. Registro informatico 1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento. 2. Il progetto informatico del registro e' compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note alle premesse.