Art. 5. Elenco dei protesti 1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati. 2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria. 3. L'elenco e' sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non e' stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica. 4. L'elenco indica, altresi', per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento: a) il numero progressivo all'interno dell'elenco; b) la data e il luogo della levata o della registrazione; c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso; d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso; e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta e il numero di iscrizione; f) la natura del titolo di credito; g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario; h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice; i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione; l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice. 5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, ne' dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Note all'art. 5: - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 32. - (Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.). - 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e' attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL. 2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita' e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.".